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Registro degli assegnatari di marchio di identificazione metalli preziosi

NORMATIVA
D. lgs. n. 251 del 22/5/1999 Disciplina dei titoli e dei marchi d’identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell’art. 42  L. n. 128 del 24/4/1998. e DPR 30/1/2002 n. 150 “regolamento di applicazione”

I SOGGETTI
Sono tenuti all’iscrizione:

  • i fabbricanti ed i riparatori di oggetti preziosi (oro, argento, platino, palladio) e gli esercenti di industrie, arti o affini;
  • gli importatori di oggetti preziosi;
  • chi vende platino, oro ed argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere.

L’iscrizione è la condizione preliminare per ottenere il marchio di identificazione rilasciato dall’Ufficio Metrico. Esso consiste in una sigla identificativa alfanumerica che deve essere impressa su ogni oggetto prodotto insieme al titolo, espresso in millesimi, del metallo prezioso.

Sono richiesti i seguenti requisiti:

Requisiti generali:

  • maggiore età;
  • avere la residenza o la sede dell’attività in provincia di Rieti;
  • per i cittadini extracomunitari: avere il permesso di soggiorno.

Requisiti morali:

  • non essere sottoposti a misura di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/56 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure delle normative antimafia o sottoposti a misure di sicurezza o dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Requisiti professionali:

  • è necessario possedere un’attrezzatura tecnica adeguata.

 

Data di pubblicazione: 12/06/2012 18:07
Data di aggiornamento: 13/06/2012 10:51