Sanzioni Registro Imprese e REA
La ritardata o omessa comunicazione al Registro Imprese e al REA prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti di tutte le persone obbligate alla comunicazione.
Sintesi delle sanzioni Registro Imprese e REA (*) |
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Tipo di violazione |
Sanzione prevista |
Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali e notaio |
€ 20,00 per il titolare/per l'institore/per il notaio |
Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative |
€ 206 per ogni soggetto obbligato al deposito |
Ritardato o omesso deposito bilancio società di capitali, cooperative e situazione patrimoniale per i consorzi |
€ 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito |
Ritardato o omesso elenco soci per società di capitali (**) |
€ 206,00 per ogni soggetto obbligato al deposito |
Ritardate o omesse o non veritiere comunicazioni al REA (modelli S5 – UL – R) |
€10 per ogni soggetto obbligato alla denuncia dal 31° al 60° giorno dalla data evento oppure € 51,33 per ogni soggetto obbligato alla denuncia dal 61° giorno dalla data evento |
(*) In materia di applicazione delle sanzioni amministrative vige il principio “tempus regit actum” in base al quale la legge dispone che per l’avvenire e l’eventuale retroattività deve risultare da espressa dichiarazione del legislatore, in mancanza della quale la legge dispone solo per l’avvenire e non ha effetto retroattivo.
Pertanto indipendentemente dalla data di presentazione/protocollo della denuncia tardiva se i termini scadevano prima del 15 novembre 2011 (entrata in vigore della Legge n. 180 del 11/11/2011) si applicano gli importi previsti dall’art. 2630 del C.C., nel momento in cui la violazione è stata commessa e quindi in epoca antecedente alla sua modifica.
(**) Ai sensi dell'art.16, comma 12-undecies della legge n. 2 del 28/1/2009 (G.U. n. 22 del 28/1/2009) di conversione del decreto-legge n. 185 del 29/11/2008, dal 31/3/2009 è soppresso l'obbligo della tenuta del libro soci *per le sole Società a Responsabilità Limitata e Società Consortili a Responsabilità Limitata*, previsto dall'art. 2478 del C.C.
Di conseguenza le Srl - anche nella forma consortile - non sono più tenute a depositare l'elenco soci entro 30 gg dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio, né a confermare l'elenco soci già depositato
Data di aggiornamento: 18/06/2012 10:50