Commercio all'ingrosso
Normativa
D.lgs 31/03/1998 n. 114
D.lgs 26/03/2010 n. 59
D.lgs 147/2012 artt. 8 e 9
Si definisce commercio all’ingrosso l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti all’ingrosso e al dettaglio, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.
Con l’entrata in vigore degli artt. 8 e 9 del D.lgs. 147/2012 l’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso del settore alimentare è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Per l’esercizio di detta attività deve essere presentata al Registro delle Imprese una dichiarazione di inizio attività attestante i requisiti morali previsti dall’art. 71 c.1 del D.lgs 59/2010 e precisamente:
a) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per uno dei delitti di cui la libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) non essere sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956 e che nei propri confronti non sia stata applicata una delle misure previste dalla L. 575/1965, né misure di sicurezza non detentive;
Il divieto di esercizio dell’attività ai sensi dell’art.71 c.1 lettere b), c), d), e), f) permane per la durata di 5 anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata.
Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di 5 anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora con la sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
In caso di società i requisiti di cui all’art.71c.1 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’art. 2 e 3 del DPR 252/98.
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Data di aggiornamento: 08/11/2012 16:38