.:: Sito della Camera di commercio di Rieti ::.


Vai al nuovo sito
Home > Registro Imprese e Albi > Diritto annuale
Diritto annuale

DIRITTO ANNUALE

L’articolo 28, comma 1, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni nella Legge 11.08.2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” stabilisce che “Nelle more del riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto per l’anno 2015 del 35 per cento, per l’anno 2016 del 40 per cento, e a decorrere dall’anno 2017 del 50 per cento”.

 

DIRITTO ANNUALE 2021

Con D.M. 12 marzo 2020, entrato in vigore il 27 marzo 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ridefinito la misura del diritto annuale per le annualità 2020, 2021 e 2022, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93 e s.m.i., per il finanziamento di progetti strategici.

Pertanto gli importi del diritto annuale 2021 sono invariati rispetto all’anno precedente e risultano così determinati:

Tipo di impresa

Sede

Unità locale

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese

€ 53,00

€ 11,00

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese

€ 120,00

€ 24,00

Società semplici agricole

€ 60,00

€ 12,00

Società semplici non agricole

€ 120,00

€ 24,00

Società tra avvocati previste dal D.lgs. n. 96/2001

€ 120,00

€ 24,00

Soggetti iscritti al REA (solo per la sede)

€ 18,00

Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria

€ 66,00

Importi dovuti dalle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (societa', cooperative, consorzi...)

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese, tranne le imprese individuali e quelle per cui sono previste specifiche misure fisse o transitorie, l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2020 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa:

Da Euro

A Euro

Aliquote %

0

100.000

€ 200 (misura fissa)

oltre 100.000

250.000

0,015%

oltre 250.000

500.000

0,013%

oltre 500.000

1.000.000

0,010%

oltre 1.000.000

10.000.000

0,009%

oltre 10.000.000

35.000.000

0,005%

oltre 35.000.000

50.000.000

0,003%

oltre 50.000.000

 

0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

L’importo di ogni scaglione di fatturato successivo a quello base (da 0 a € 100.000,00) si somma all’importo minimo dovuto di € 200,00.

Il fatturato si ricava da UNICO 2021 – Sezione IRAP, e va rilevato dalla somma delle sezioni dello stesso quadro o di più quadri del mod. IRAP con le specificità riportate nella nota n. 19230 del 03.03.2009 del Ministero dello Sviluppo Economico.

AVVERTENZA

L'IMPORTO BASE RISULTANTE DAL CALCOLO SOPRAINDICATO DEVE ESSERE RIDOTTO DEL 50%, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.L. 90/2014.

L'IMPORTO OTTENUTO DA TALE RIDUZIONE DEVE ESSERE QUINDI INCREMENTATO DEL 20%, ai sensi del D.M. 12 marzo 2020.

PERTANTO LE IMPRESE, A PARITA' DI FATTURATO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE, PAGHERANNO LA STESSA SOMMA DELL'ANNO 2020 (es. per le imprese con fatturato 2020 fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare per l’anno 2021 è pari ad € 120,00).

Per calcolare l’importo da versare visita il sito http://dirittoannuale.camcom.it.

ATTENZIONE

Ai fini del versamento dell'importo del diritto annuale da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto).

L'arrotondamento all'euro va applicato sull' importo complessivo dovuto dall'impresa.

Per esempi di calcolo e ulteriori informazioni in merito si rinvia alla nota ministeriale n. 19230 del 30.03.2009 (riportata qui di lato negli allegati).

 

TERMINI DI VERSAMENTO

Il diritto annuale è versato in unica soluzione con le modalità previste dal capo III del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi (termine ordinario 30 giugno 2021), salvo proroghe. E’ possibile effettuare il pagamento nei successivi trenta giorni (entro il 30 luglio 2021) con la maggiorazione dello 0,40% da applicare direttamente al diritto base (anche in caso di compensazione con altri tributi, il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%) o provvedendo al ravvedimento breve; oltre tale termine ed entro un anno dalla scadenza ordinaria (entro il 30 giugno 2022) sarà ancora possibile effettuare il versamento del diritto annuale avvalendosi del cosiddetto ravvedimento lungo, con applicazione della sanzione del 6% prevista dall’art. 6 del DM 54/2005 e degli interessi, con maturazione giorno per giorno, calcolati al tasso legale annuo dello 0,01%.

L'articolo 9 ter del Decreto Legge 25/05/2021 n. 73, aggiunto con la legge di conversione 23/07/2021 n. 106, ha prorogato al 15/09/2021 la scadenza del versamento del diritto annuale dovuto dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Tali soggetti potranno effettuare pertanto il pagamento entro il 15/09/2021 senza alcuna maggiorazione; in questo caso non è previsto un termine ulteriore per pagare con la maggiorazione dello 0,40%.
 
Hanno diritto alla proroga:
Imprese che esercitano attività economiche per le quali siano stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione.
Soggetti che pur rientrando nel caso del punto precedente, hanno cause di esclusione dagli ISA (compresi quelli che adottano il regime forfetario o il regime di vantaggio).
Soggetti che partecipano (ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del T.U.I.R. - D.P.R. 917 del 22.12.1986) a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati ai punti precedenti.
 

Per le società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare il termine di versamento varia a seconda della data di chiusura dell'esercizio (art. 17 del DPR 7.12.2001, n. 435 - art. 37 co. 11 D.L. 4.7.2006 n. 223 convertito in Legge 4.8.2006 n. 248):

• le imprese che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono effettuare il versamento del diritto annuale entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta;

• le imprese che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il diritto annuale entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio; se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve essere comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

In caso di mancato o tardato pagamento, le imprese sono soggette a una sanzione amministrativa dal 10% al 100% del diritto dovuto (art. 18 L. 580/1993, D.Lgs. 472/1997, decreto ministeriale 27.1.2005 n. 54, Regolamento Camerale).

MODALITA’ DI VERSAMENTO

Il diritto annuale deve essere versato in unica soluzione scegliendo, in alternativa, di:

 

  • pagare online tramite la piattaforma PagoPA. Collegandosi al sito http://dirittoannuale.camcom.it/ e utilizzando la funzione ‘calcola e paga’, si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online;
  • pagare con il modello F24 telematico utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi oppure, ove possibile, presso banche o uffici postali, da compilare come indicato di seguito:

Sezione

Modalità di compilazione

Contribuente

indicare il codice fiscale dell’impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale

Sezione Erario

non compilare

Sezione INPS

non compilare

Sezione Regioni

non compilare

Sezione Altri Enti

previdenziali ed

assicurativi

non compilare

Sezioni IMU ED

ALTRI TRIBUTI

LOCALI

codice ente/codice comune: RI

ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili: non compilare

codice tributo: 3850

rateazione: non compilare

anno di riferimento: 2021

importi a debito versati: indicare l’importo da pagare

N.B. Se l’impresa ha una o più unità locali ubicate in altre province, nel modello F24 dovrà indicare come Codice Ente le sigle automobilistiche delle province ove sono ubicate le unità locali.

E’ possibile compensare quanto dovuto per diritto annuale con crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi).

 

IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE

Le imprese che si iscrivono nel 2021 dovranno versare il diritto annuale al momento dell’iscrizione tramite cassa automatica (addebito effettuato al momento della protocollazione della pratica) indicando nel campo “note” della pratica telematica l’importo da addebitare.

In alternativa, sarà possibile effettuare il versamento nei 30 giorni successivi all’iscrizione, utilizzando il modello F24.

In caso di omissione sarà applicata la sanzione prevista dalle norme vigenti.

UNITA’ LOCALI

Per ogni unità locale e sede secondaria è dovuto un diritto annuale pari al 20% dell’importo dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 120,00.

Per unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero è dovuto un diritto pari ad € 66,00 per ciascuna unità locale.

Le nuove unità locali e sedi secondarie di imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese sono tenute al pagamento di un importo di € 24,00.

Casi di esonero dal pagamento del diritto annuale 2021

  • le imprese che risultavano, antecedentemente all’anno 2021, in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa, tranne nei casi in cui sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa;
  • le imprese individuali che hanno cessato l’attività antecedentemente all’anno 2021, sempre che la relativa domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell’attività;
  • le società e gli altri soggetti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione antecedentemente all’anno 2021, a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo all’approvazione del bilancio finale;
  • le società cooperative sciolte, antecedentemente all’anno 2021, con provvedimento dell’Autorità governativa;
  • le start-up innovative e gli incubatori certificati dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all’art. 25 comma 8 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2012, n. 221. L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.

IMPORTANTE

Si raccomanda di prestare la massima attenzione a richieste di pagamento da parte di soggetti diversi dalla Camera di Commercio, a titolo di iscrizione in registri, albi, annuari e simili.

Modulistica

Per scaricare la modulistica relativa al Diritto Annuale clicca qui.

Contatti:
Dott.ssa Maria Rita Luciani – tel. 0746/201364-5 – cciaa.rieti@ri.camcom.it

Data di pubblicazione: 12/06/2012 11:52
Data di aggiornamento: 18/08/2021 11:44