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Accesso civico

Accesso Civico

Informativa pubblicata  ai sensi dell'art. 5 e 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016

 

L'obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni e dati, prescritto in capo alle pubbliche amministrazioni ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato adl D.Lgs. n. 97/2016, comporta il diritto di chiunque di richiedere all'Amministrazione i medesimi nei casi in cui ne sia stata omessa la loro pubblicazione. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del citato decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis. L'accesso civico si distingue quindi in semplice e generalizzato.

 

Di seguito è consultabile il Registro degli Accessi ai sensi delle Linee Guida ANAC FOIA (del. 1309/2016). 

Si tratta di una raccolta delle richieste di accesso presentate all’Azienda Speciale “Centro Italia Rieti” nelle sue diverse forme dell'accesso civico generalizzato, dell'accesso civico semplice e dell'accesso documentale, a far data dal 01/01/2017.

 

Registro degli accessi

 

1) ACCESSO CIVICO PER ATTI E DOCUMENTI E INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA (cd. ACCESSO CIVICO SEMPLICE)

 

Cos'è l'accesso civico L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 che consente a chiunque - senza indicare motivazioni né sostenere costi - di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati per i quali la legge prevede la pubblicazione.

Come esercitare l'accesso civico La richiesta di accesso civico va presentata sul seguente modulo al Responsabile della trasparenza dell’Azienda Speciale Centro Italia Rieti: Dott.ssa Francesca Martini .   in Via Paolo Borsellino, 16 – 02100 Rieti, E-mail: anticorruzioneaziendaspeciale@ri.camcom.it, Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): aziendaspeciale.centroitaliari@pec.it, Fax: 0746/205235, Tel. 0746.201364.

Nome che regolano l'accesso civico La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita. L'amministrazione, entro trenta giorni dalla richiesta, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

 

2) ACCESSO CIVICO PER ATTI E DOCUMENTI DETENUTI DALLA P.A. ULTERIORI RISPETTO A QUELLI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA (cd. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO)

 

L'istanza può essere trasmessa per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata.

 

La richiesta, redatta sul seguente modulo,  potrà essere presentata:

1) con firma digitale direttamente sul file ed inviata all’indirizzo aziendaspeciale.centroitaliari@pec.it

2) con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità ed inviata via email all’indirizzo aziendaspeciale.centroitaliari@pec.it, oppure presentata direttamente presso gli uffici dell’Azienda Speciale Centro Italia Rieti siti in via Paolo Borsellino, 16- Rieti, tel. 0746/201364-5;

 

Ricevuta l'istanza di accesso civico, l’Azienda Speciale, nel caso individui soggetti controinteressati, deve darne comunicazione agli stessi mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

Entro 10 gg dal ricevimento di detta comunicazione i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30gg. dalla presentazione dell'istanza, dandone comunicazione al richiedente e ai controinteressati.

Detto termine resta sospeso fino all'eventuale opposizione degli interessati. Decorso lo stesso, l'amministrazione provvede sulla richiesta in termini di accoglimento, rifiuto, esclusione o differimento.

 

In caso di accoglimento, la documentazione richiesta viene trasmessa tempestivamente al richiedente, ovvero nel caso in cui detta documentazione fosse oggetto di pubblicazione obbligatoria, si provvede a pubblicarla sul sito e a darne comunicazione al richiedente, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

 

In caso di accoglimento, nonostante l'opposizione dei controinteressati, la trasmissione della documentazione richiesta non può avvenire prima di 15gg. dalla ricezione da parte del controinteressato della comunicazione dell'accoglimento dell'istanza.

 

L'art.5-bis, prevede i seguenti casi

• di rifiuto dell'istanza al verificarsi delle fattispecie contemplate dai commi 1-2

• di esclusione nei casi previsti dal comma 3

• di differimento nei casi previsti dal comma 5.

 

Nel caso di rifiuto dell'istanza o di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, il richiedente può presentare istanza di riesame su cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve decidere con provvedimento motivato entro 20 gg. Il termine è sospeso qualora il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza senta il Garante per la protezione dei dati personali se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi relativi alla protezione dei dati personali. Il Garante si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.

  

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR.

 

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo é gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Di seguito è consultabile il Registro degli Accessi ai sensi delle Linee Guida ANAC FOIA (del. 1309/2016). 
Si tratta di una raccolta delle richieste di accesso presentate alla Camera di commercio di Rieti nelle sue diverse forme dell'accesso civico generalizzato, dell'accesso civico semplice e dell'accesso documentale, a far data dal 01/01/2017.
 
Responsabile anticorruzzione e  trasparenza: dr.ssa Francesca Martini mail: anticorruzioneaziendaspeciale@ri.camcom.it
 

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Data di pubblicazione: 12/01/2017 11:51
Data di aggiornamento: 14/05/2021 12:52